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ISPEZIONI SULLA SICUREZZA: guida pratica per le imprese

  • 4 ago 2025
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 24 ott 2025



 Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) definisce in modo puntuale gli obblighi a carico del datore di lavoro, al fine di garantire condizioni lavorative sicure e salubri per tutti i lavoratori. 

Tra gli adempimenti principali rientrano la valutazione dei rischi, la formazione e informazione dei lavoratori, la fornitura e verifica dei dispositivi di protezione individuale (DPI), la sorveglianza sanitaria, nonché la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e, ove previsto, del medico competente.


IL SISTEMA DI VIGILANZA: ruoli e competenze degli enti di controllo


Per assicurare l’effettiva applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008, l’ordinamento prevede un articolato sistema di vigilanza che coinvolge diversi soggetti istituzionali con competenze specifiche:

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono i principali organi preposti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza.

Operano in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, con potere di accesso in qualsiasi momento ai luoghi di lavoro per verificare la corretta applicazione delle norme. Le loro attività si concentrano sulla prevenzione e includono la verifica della presenza e adeguatezza del DVR, della formazione, della sorveglianza sanitaria, della conformità di impianti e attrezzature, e dell’utilizzo dei DPI.

In caso di irregolarità, possono impartire prescrizioni di adeguamento e irrogare sanzioni amministrative o penali.

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), invece, svolge funzioni prevalentemente amministrative e assicurative.

Il suo intervento riguarda la verifica della posizione assicurativa delle imprese, la correttezza delle tariffe applicate in base al rischio lavorativo e la gestione delle pratiche relative a infortuni e malattie professionali. L’INAIL può inoltre accertare i requisiti per l’accesso a riduzioni del premio (ad esempio attraverso il modello OT23), ma non effettua attività ispettive preventive, salvo nei casi di infortuni gravi o per l’accertamento di malattie professionali.



FASI DELL’ATTIVITÀ ISPETTIVA IN MATERIA DI SICUREZZA


L’attività ispettiva si articola generalmente in tre fasi:

1. Programmazione dell’accesso – L’ispezione è preceduta da una fase di pianificazione, durante la quale vengono selezionate le aziende da ispezionare, sulla base di criteri quali il settore di attività, il livello di rischio, eventuali segnalazioni o precedenti ispettivi.

2. Svolgimento dell’accesso ispettivo – Durante la visita, gli ispettori procedono alla verifica della conformità dell’impresa rispetto agli obblighi normativi, attraverso l’esame di documentazione, procedure interne e condizioni operative.

3. Redazione del verbale di ispezione – Al termine dell’intervento, viene redatto un verbale contenente le osservazioni emerse, le eventuali inadempienze accertate e le prescrizioni da adottare.


GESTIONE DOCUMENTALE E MISURE PREVENTIVE


Una corretta gestione dell’ispezione inizia ben prima dell’accesso ispettivo. È fondamentale che l’impresa mantenga costantemente aggiornato e disponibile l’intero sistema documentale previsto dal D.Lgs. 81/2008, che comprende:

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e, ove necessario, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);

Attestati di formazione e aggiornamento del personale, con evidenza dei corsi relativi ai rischi specifici;

Giudizi di idoneità del medico competente e documentazione sanitaria correlata;

Registri di manutenzione di macchinari e impianti;

Verbali delle riunioni periodiche e della consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);

Documentazione relativa ai DPI, alla loro consegna e verifica di idoneità.


L’adozione di un sistema di prevenzione strutturato e documentato consente di affrontare con trasparenza e serenità ogni controllo, riducendo i rischi sanzionatori e migliorando la cultura aziendale della sicurezza.



LE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO


Il datore di lavoro riveste un ruolo centrale nel garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti. Gli obblighi in materia sono in larga parte non delegabili, e la loro violazione può comportare sanzioni di natura amministrativa o penale, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Oltre agli aspetti giuridici, la mancata conformità alle norme sulla sicurezza incide negativamente sulla reputazione aziendale, sulla fiducia degli stakeholder e sulla competitività sul mercato.





 
 
 

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