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Nuovo ACCORDO STATO-REGIONI: dal 24 maggio 2026 piena operatività e fine del regime transitorio




Il 24 maggio 2026 segna un passaggio definitivo e irreversibile nella disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: con la conclusione del periodo transitorio previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il sistema entra in piena operatività e non sarà più consentito alcun riferimento ai precedenti assetti normativi.

Da quella data, ogni corso dovrà essere integralmente conforme alle nuove disposizioni, pena la sua completa irrilevanza ai fini dell'assolvimento degli obblighi normativi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008.



ORIGINE, CONTESTO STORICO E PERCORSO LEGISLATIVO DELL'ACCORDO STATO-REGIONI


Per cogliere appieno la portata trasformativa di questo cambiamento, è indispensabile tornare al 17 aprile 2025, data in cui, al termine di un lungo e complesso iter legislativo durato oltre due anni, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Un provvedimento atteso da anni, maturato al termine di una gestazione prolungata caratterizzata da numerose bozze, revisioni successive e rinvii ripetuti, a testimonianza della complessità tecnica eccezionale e dell'importanza strategica della materia trattata.


Già nelle versioni preliminari, elaborate nel corso del 2023 e del 2024, emergeva con chiarezza l'intento del legislatore di intervenire in maniera organica e strutturale sulla formazione dei soggetti della prevenzione aziendale.


L'ultima bozza, risalente al giugno 2024, aveva ulteriormente affinato l'impianto normativo, introducendo modifiche significative e radicali rispetto agli Accordi vigenti, alcuni dei quali risalivano a oltre un decennio prima e avevano rivelato nel tempo limiti interpretativi e applicativi crescenti.


Con l'approvazione definitiva del 17 aprile 2025 in sede di Conferenza Stato-Regioni, tale percorso ha trovato compimento, dando vita a un testo destinato a diventare il riferimento unico, esclusivo e vincolante in materia di formazione sulla sicurezza.


L'Accordo è entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, momento a partire dal quale è iniziato formalmente il periodo transitorio di dodici mesi.

Durante questa fase transitoria, è stato ancora possibile avviare percorsi formativi secondo i precedenti Accordi Stato-Regioni, destinati però ad essere definitivamente abrogati con l'entrata a regime del nuovo sistema.

Il regime transitorio ha previsto, inoltre, specifiche tempistiche differenziate per alcune categorie particolarmente rilevanti: in particolare, ai datori di lavoro che non svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione è stato riconosciuto un termine più ampio, pari a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, per adeguarsi ai nuovi obblighi formativi.

Diversamente, per i preposti che abbiano effettuato la formazione iniziale o l'ultimo aggiornamento da oltre due anni, è stato previsto l'obbligo di aggiornamento entro dodici mesi, termine che coincide sostanzialmente con la scadenza del periodo transitorio il 24 maggio 2026.


Ora, con l'avvicinarsi del termine del 24 maggio 2026, ogni margine di flessibilità, interpretazione estensiva o prassi consolidata viene meno. Da quella data, ogni corso dovrà essere integralmente conforme alle nuove disposizioni sotto ogni aspetto: durata, contenuti minimi, modalità di erogazione, verifica dell'apprendimento, qualificazione dei formatori e documentazione.



UNA RIFORMA ORGANICA DI SISTEMA: UNIFORMITÀ NAZIONALE, CHIAREZZA NORMATIVA E QUALITÀ CONCRETA


Il nuovo Accordo si configura come un intervento di riordino complessivo e radicale della materia, non limitandosi ad aggiornamenti settoriali o marginali. Accorpa, modifica e sostituisce in via definitiva i precedenti accordi attuativi del decreto legislativo n. 81/2008, con l'obiettivo di costruire un quadro normativo unitario, coerente, chiaro e privo di contraddizioni.


Il principio guida ispiratore dell'intera riforma è quello dell'uniformità della formazione su tutto il territorio nazionale, accompagnato da un rafforzamento strutturale della qualità e dell'efficacia reale dei percorsi formativi. Viene così superata definitivamente una stagione normativa caratterizzata da frammentazioni interpretative gravi, disomogeneità applicative marcate tra le diverse regioni, e, in numerosi casi, da una eccessiva formalizzazione degli adempimenti che ha svuotato di sostanza concreta la formazione sulla sicurezza.


L'Accordo Stato-Regioni si concretizza in un documento di natura fondamentale, in quanto disciplina in modo puntuale, sistematico e dettagliato la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro per tutte le principali figure coinvolte nel sistema di prevenzione aziendale: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per ciascuna di queste figure vengono definiti con precisione i contenuti minimi obbligatori, la durata esatta dei percorsi formativi e la periodicità rigorosa degli aggiornamenti richiesti, con un livello di dettaglio tecnico mai raggiunto in precedenza nella storia normativa italiana in materia.


In questo nuovo assetto normativo, la formazione viene ricondotta a tre direttrici fondamentali e inscindibili:

  1. definizione puntuale e vincolante di durata minima e contenuti minimi obbligatori per ogni percorso;

  2. verifica obbligatoria, sistematica e documentata dell'apprendimento per tutti i corsi e aggiornamenti;

  3. controllo rigoroso sull'effettiva efficacia dei percorsi formativi nel contesto lavorativo reale.


L'impianto dell'Accordo trova la sua articolazione tecnica completa e operativa nell'Allegato A, che rappresenta il cuore tecnico-scientifico del provvedimento.

In esso sono descritte minuziosamente le caratteristiche di tutti i percorsi formativi individuati ai sensi degli articoli 32, 34, 37, 73 e 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché quelli relativi alle attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011.

Si tratta di un corpus normativo organico e completo che consente, per la prima volta nella storia della sicurezza sul lavoro in Italia, di avere una visione unitaria, coordinata e sistematica dell'intero sistema formativo nazionale.



DURATA, CONTENUTI MINIMI E DESTINATARI: UN SISTEMA FORMATIVO FINALMENTE COMPLETO E UNIVERSALE


Uno degli elementi più qualificanti, innovativi e rivoluzionari dell'Accordo è l'individuazione sistematica, completa e non più frammentaria dei percorsi formativi obbligatori, con la definizione dettagliata, precisa e vincolante di durata minima e contenuti minimi obbligatori per tutte le principali figure della sicurezza aziendale.


Il perimetro soggettivo del nuovo sistema è estremamente ampio e comprensivo, ricomprendendo in modo organico:

  • Datori di lavoro, con un obbligo formativo generalizzato e un corso base strutturato di durata definita e contenuti precisi;

  • Dirigenti, con percorsi specifici adatti alle loro responsabilità gestionali;

  • Preposti, con particolare attenzione alle funzioni di vigilanza e controllo operativo;

  • Lavoratori, con formazione di base obbligatoria su rischi specifici e generali;

  • Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), disciplinati dall'articolo 32 del d.lgs. 81/2008;

  • Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), assieme agli RSPP;

  • Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP ai sensi dell'articolo 34, con requisiti formativi specifici;

  • Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;

  • Lavoratori e datori di lavoro operanti in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, con percorsi strutturati e simulazioni obbligatorie;

  • Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del d.lgs. 81/2008.


Per la prima volta, dunque, il sistema formativo italiano viene ricondotto a un quadro normativo unitario, completo e universale, che copre in modo organico, sistematico e senza lacune tutte le figure chiave della prevenzione aziendale.


Particolarmente significativa, innovativa e culturalmente rilevante è l'introduzione di un obbligo formativo generalizzato e vincolante per i datori di lavoro, prima spesso esclusi o parzialmente coinvolti, con un corso base strutturato di durata definita e contenuti minimi precisi.

Si tratta di un passaggio culturale fondamentale che rafforza il ruolo del datore di lavoro come soggetto attivamente, direttamente e responsabilmente coinvolto nel sistema della sicurezza, non più mero destinatario di obblighi ma protagonista attivo della prevenzione.



VERIFICA OBBLIGATORIA DELL'APPRENDIMENTO ED EFFICACIA CONCRETA DELLA FORMAZIONE NEL CONTESTO LAVORATIVO


Un ulteriore passaggio fondante dell'Accordo è rappresentato dall'obbligo generalizzato, sistematico e inderogabile di verifica finale dell'apprendimento per tutti i percorsi formativi iniziali e di aggiornamento. Non si tratta più di una facoltà discrezionale dei formatori o di una prassi opzionale, ma di un elemento essenziale, obbligatorio e vincolante per la validità stessa del corso. Le verifiche devono essere documentate, tracciate e conservate come parte integrante della documentazione normativa obbligatoria.


Accanto a questo obbligo fondamentale, viene introdotto anche l'obbligo di verifica dell'efficacia della formazione durante lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa. In altre parole, non è più sufficiente che il lavoratore acquisisca conoscenze teoriche durante il corso o superi un test finale; è necessario e obbligatorio che tali competenze si traducano in comportamenti corretti, sicuri e consapevoli nel contesto operativo reale.

Questa verifica deve accertare che le conoscenze apprese siano effettivamente internalizzate e applicate nella quotidianità lavorativa.

Questa impostazione rivoluzionaria segna il definitivo e irreversibile superamento della logica meramente documentale, formale e burocratica che aveva caratterizzato per anni il sistema della formazione sulla sicurezza.


Il nuovo sistema si orienta verso una valutazione concreta, misurabile e osservabile dei risultati reali della formazione, spostando l'attenzione dalla mera produzione di certificati alla verifica comportamentale effettiva sul posto di lavoro.

Ciò risponde alla volontà del legislatore di superare definitivamente una concezione formale, astratta e inefficace della formazione, orientando il sistema verso una cultura della prevenzione basata su risultati tangibili e comportamenti sicuri comprovati.



MONITORAGGIO STRUTTURATO, CONTROLLO RIGOROSO E COMBATTIMENTO DEI FENOMENI DISTORSIVI: VERSO UN SISTEMA PIÙ RIGOROSO E AFFIDABILE


L'Accordo attribuisce rilevanza fondamentale, strategica e operativa al monitoraggio continuo e al controllo rigoroso delle attività formative. Viene previsto un sistema strutturato, capillare e articolato di verifica dell'applicazione delle disposizioni, che riguarda simultaneamente sia i soggetti formatori erogatori sia i destinatari finali della formazione.


L'obiettivo del sistema di monitoraggio è duplice, integrato e sinergico:

  1. garantire il rispetto rigoroso degli standard qualitativi minimi obbligatori nell'erogazione di tutti i percorsi formativi;

  2. contrastare efficacemente fenomeni distorsivi, irregolarità e abusi che in passato hanno compromesso gravemente l'efficacia del sistema, come l'erogazione di corsi non adeguati, privi di reale contenuto formativo, con durate inferiori ai minimi legali, formatori non qualificati, o documentazioni false e irregolari.


Il legislatore ha posto grande attenzione specifica al tema del monitoraggio e del controllo, prevedendo nell'Accordo meccanismi di verifica specifici, dettagliati e operativi dell'applicazione delle disposizioni, finalizzati a garantire il rispetto degli standard qualitativi sia da parte dei soggetti erogatori sia da parte dei destinatari della formazione. Si tratta di un passaggio normativo fondamentale e strategico per contrastare fenomeni di scarsa qualità, irregolarità e abusi che spesso hanno caratterizzato parte significativa dell'offerta formativa, svalutando il valore reale della formazione sulla sicurezza.



CHI PUÒ FARE FORMAZIONE: LA NUOVA DISCIPLINA RIVOLUZIONARIA DEI SOGGETTI FORMATORI E I REQUISITI DI QUALIFICA


L'Accordo individua in via esclusiva tre macro-categorie principali di soggetti abilitati all'erogazione della formazione:


1. SOGGETTI FORMATORI ISTITUZIONALI Rappresentati da un elenco tassativo, chiuso e non ampliabile di amministrazioni pubbliche espressamente individuate dall'Accordo. Questi soggetti operano per definizione con garantita indipendenza, neutralità e competenza istituzionale.


2. SOGGETTI ACCREDITATI REGIONALI

Ossia le agenzie formative private o pubbliche che operano secondo i modelli regionali di accreditamento definiti e uniformati a livello nazionale. Per questi soggetti viene introdotto un requisito particolarmente significativo: la necessità assoluta di aver maturato almeno tre anni di esperienza documentata, verificabile e certificata nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Una previsione normativa che mira esplicitamente a garantire competenza professionale, esperienza comprovata e serietà nell'erogazione dei corsi, escludendo soggetti privi di esperienza concreta nel settore.


3. ALTRI SOGGETTI QUALIFICATI RICONOSCIUTI

Accanto alle categorie principali, l'Accordo riconosce un ruolo attivo anche ad altri soggetti specifici, tra cui:

  • i fondi interprofessionali per la formazione continua;

  • gli organismi paritetici costituiti da rappresentanze associative di datori di lavoro e lavoratori;

  • le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Queste ultime devono rispondere a criteri selettivi estremamente stringenti, verificati e documentati, quali:

  • diffusione territoriale capillare su tutto il territorio nazionale;

  • consistenza numerica rilevante degli iscritti;

  • numero significativo di contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti;

  • effettiva partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale.

Un principio inderogabile è quello dell'unicità del soggetto formatore responsabile per ciascun corso. Anche nel caso di iniziative formative organizzate con il coinvolgimento concertato di più enti, istituti o associazioni, deve essere obbligatoriamente e chiaramente individuato un unico soggetto responsabile titolare, al quale competono tutti gli adempimenti previsti dall'Accordo. Questo soggetto unico è responsabile degli adempimenti organizzativi, didattici, metodologici e documentali, garantendo unità di responsabilità e chiarezza nei ruoli.



MODALITÀ DI EROGAZIONE: RIDUZIONE DRAMMATICA DELL'E-LEARNING, PRIORITÀ ALLA FORMAZIONE IN PRESENZA E ALLA VIDEOCONFERENZA SINCRONA


Il nuovo impianto normativo interviene in modo incisivo anche sulle modalità di erogazione della formazione. Pur non escludendo in modo assoluto e totale l'e-learning, ne ridimensiona fortemente, drasticamente e sistematicamente l'utilizzo, soprattutto per i percorsi formativi che richiedono necessariamente interazione diretta, addestramento pratico e sviluppo di competenze operative concrete.


La formazione in presenza diretta e la videoconferenza sincrona in tempo reale diventano le modalità privilegiate e spesso obbligatorie. Per alcune figure particolarmente sensibili e operative, come i preposti con funzioni di vigilanza diretta, l'e-learning viene espressamente, esplicitamente e categoricamente escluso.


Questa scelta normativa risponde coerentemente all'esigenza fondamentale di garantire una maggiore interazione diretta, immediata e continuativa tra docente e discente, e conseguentemente una più elevata, dimostrabile e verificabile efficacia dell'apprendimento.

L'obiettivo è superare definitivamente modelli formativi standardizzati, asincroni, poco incisivi e scarsamente efficaci, soprattutto per le figure che svolgono ruoli operativi critici, di vigilanza diretta o di gestione delle emergenze, come i preposti, gli addetti alle emergenze e gli operatori in ambienti confinati.



ATTREZZATURE DI LAVORO E AMBIENTI CONFINATI: FORMAZIONE PIÙ RIGOROSA, PRATICA E SIMULATA PER RISCHI ELEVATI


Particolare attenzione, cura e rigore sono riservati specificamente alla formazione per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro e per le attività svolte in ambienti confinati o sospetti di inquinamento. Questi ambiti presentano livelli di rischio particolarmente elevati, con potenziale di incidenti gravi o mortali, e richiedono quindi percorsi formativi rafforzati.


L'Accordo introduce nuove attrezzature di lavoro soggette ad abilitazione specifica obbligatoria, non previste nei precedenti accordi, e rafforza significativamente i requisiti minimi per i corsi, con una maggiore enfasi strutturale, quantitativa e qualitativa sulla parte pratica, laboratoriale e operativa.


Analogamente, per gli ambienti confinati viene definito un percorso formativo specifico, con esercitazioni pratiche obbligatorie, simulazioni operative reali in ambienti controllati e addestramento pratico sulle procedure di emergenza, soccorso e utilizzo delle attrezzature di protezione individuale. La consapevolezza del legislatore è che tali contesti lavorativi presentino livelli di rischio eccezionalmente elevati e richiedano competenze pratiche comprovate, non solo conoscenze teoriche.


Dal 24 maggio 2026, solo i corsi conformi a queste nuove disposizioni rafforzate, con la parte pratica minima obbligatoria e le simulazioni richieste, saranno considerati validi ai fini normativi.



LA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO IL 24 MAGGIO 2026: COSA CAMBIA DAVVERO, IMPATTO REALE E OBBLIGHI IMMEDIATI PER LE IMPRESE


La scadenza del 24 maggio 2026 rappresenta, dunque, il momento storico in cui tutte queste innovazioni normative diventano pienamente operative, vincolanti ed esecutive per tutte le imprese e tutti i soggetti obbligati. Non sarà più possibile, in alcun modo, riconoscere, validare o sanare corsi basati sui vecchi Accordi Stato-Regioni abrogati.


Tutti i percorsi formativi iniziati o completati dopo questa data dovranno rispettare integralmente i nuovi standard in termini di:

  • durata minima obbligatoria;

  • contenuti minimi specifici per ogni figura;

  • modalità di erogazione (presenza, videoconferenza sincrona, e-learning limitato);

  • verifica obbligatoria dell'apprendimento documentata;

  • frequenza e periodicità degli aggiornamenti;

  • qualificazione e requisiti dei formatori;

  • documentazione completa e tracciabile.


Particolare attenzione critica dovrà essere prestata alla posizione dei preposti, per i quali l'aggiornamento biennale diventa obbligatorio e vincolante, con termine perentorio di 12 mesi per chi ha effettuato la formazione iniziale o l'ultimo aggiornamento da oltre due anni.

Tutti i lavoratori coinvolti in attività ad alto rischio, ambienti confinati, uso di attrezzature per le quali è richiesta abilitazione o mansioni critiche dovranno avere formazione conforme ai nuovi standard.

Per i datori di lavoro che non svolgono direttamente i compiti di RSPP è previsto un termine più ampio, fissato al maggio 2027 (24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo), ma con importanti eccezioni significative che rendono in molti casi necessario un adeguamento immediato e non rimandabile. In particolare, se il datore di lavoro ricopre anche mansioni operative, preposti o di RSPP, deve adeguarsi immediatamente alla scadenza del 24 maggio 2026.



CONCLUSIONI: UNA RIFORMA DI SISTEMA CHE TRASFORMA LA CULTURA DELLA PREVENZIONE DA ADEMPIMENTO BUROCRATICO A LEVA STRATEGICA


Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 segna una svolta epocale, storica e definitiva nella disciplina della formazione sulla sicurezza sul lavoro in Italia.


La fine del periodo transitorio il 24 maggio 2026 non è soltanto una scadenza calendariale, ma l'avvio definitivo, irreversibile e vincolante di un sistema più rigoroso, più coerente, più omogeneo sul territorio nazionale e radicalmente orientato ai risultati concreti di prevenzione.

Tale data rappresenta il momento in cui il nuovo sistema diventa pienamente vincolante, imponendo alle imprese una verifica approfondita, sistematica e documentata della propria situazione formativa attuale e l'adozione tempestiva di eventuali misure correttive immediate.


Per le imprese italiane, la sfida fondamentale non sarà solo l'adeguamento formale e burocratico alle nuove prescrizioni, ma la capacità culturale e organizzativa di interpretare la formazione non come un costo o un obbligo, ma come un'opportunità strategica di prevenzione, investimento sul capitale umano e fattore competitivo di mercato.


In un contesto normativo sempre più esigente, rigoroso e sanzionatorio, investire in qualità formativa significa concretamente:

  • ridurre in modo misurabile i rischi di infortuni e malattie professionali;

  • migliorare l'organizzazione del lavoro, i processi operativi e la cultura aziendale;

  • rafforzare la propria affidabilità, reputazione e competitività sul mercato nazionale e internazionale;

  • evitare sanzioni economiche pesanti, responsabilità penali e civili, sospensione dell'attività e danni all'immagine;

  • proteggere la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, valore fondamentale e irrinunciabile.

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