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Sicurezza sul lavoro, dal 7 aprile 2026 è cambiato il TESTO UNICO: più responsabilità per imprese, formazione immersiva e nuovi modelli semplificati




Con l’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026, n. 34, il legislatore è intervenuto in modo puntuale ma strategico sul D.Lgs. 81/2008, ridefinendo alcuni pilastri fondamentali della governance della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.


Le modifiche, operative dallo scorso 7 aprile, stanno già imponendo alle imprese una rapida revisione di procedure, registri, modelli organizzativi e percorsi di addestramento, con effetti che coinvolgono non soltanto le PMI, ma l’intero tessuto produttivo nazionale.


La riforma si sviluppa lungo cinque direttrici strategiche — lavoro agile, addestramento immersivo, formazione durante la CIG, modelli organizzativi semplificati e verifiche delle attrezzature — e segna un passaggio culturale prima ancora che normativo: la prevenzione non è più concepita come mero adempimento statico, ma come processo dinamico, digitale e pienamente integrato nei sistemi decisionali aziendali.


Ne emerge con chiarezza la volontà del legislatore di rafforzare il principio di responsabilità datoriale, introducendo al contempo strumenti di modernizzazione, tracciabilità e semplificazione destinati a incidere in profondità sulla gestione della sicurezza e sulla capacità organizzativa delle imprese.



SMART WORKING: l’obbligo informativo diventa presidio sanzionato penalmente


Tra le innovazioni di maggiore impatto operativo emerge il rafforzamento della disciplina del lavoro agile sotto il profilo prevenzionistico.


La nuova formulazione dell’articolo 3 del Testo Unico inserisce il comma 7-bis, imponendo al datore di lavoro che utilizza personale in modalità agile la consegna, con cadenza almeno annuale, di una informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali.


L’adempimento deve riguardare sia il lavoratore sia il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e deve contenere una mappatura chiara dei rischi connessi agli ambienti non ricadenti nella disponibilità giuridica dell’impresa, con particolare attenzione a:

• utilizzo di videoterminali;

• rischi ergonomici e posturali;

• affaticamento visivo;

• microclima domestico;

• stress lavoro-correlato;

• corretta gestione di tempi di connessione e disconnessione.


Il passaggio realmente innovativo non è tanto l’obbligo in sé — già noto nel sistema del lavoro agile — quanto il suo aggancio espresso al sistema sanzionatorio penale del D.Lgs. 81/2008.


Dal 7 aprile 2026, la mancata consegna dell’informativa espone il datore di lavoro a:

arresto da 2 a 4 mesi

• oppure ammenda da euro 1.708,61 a euro 7.403,96


Si tratta di un chiaro cambio di paradigma: il lavoro da remoto non è più governato solo attraverso policy HR, ma viene definitivamente ricondotto nel perimetro delle responsabilità prevenzionistiche tipiche del datore di lavoro.



FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: la realtà virtuale entra nel Testo Unico


La seconda grande direttrice di riforma riguarda l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento all’addestramento pratico.


La norma riconosce formalmente la possibilità di svolgere l’addestramento mediante tecnologie avanzate di simulazione in ambiente reale o virtuale, introducendo nel sistema prevenzionistico italiano l’utilizzo strutturato della realtà virtuale (VR) e delle piattaforme immersive.


Si tratta di un passaggio di forte modernizzazione, che consente di riprodurre scenari complessi e ad alto rischio senza esporre immediatamente il lavoratore al pericolo reale.


L’impiego della simulazione è ora ammesso, tra l’altro, per:

• uso di macchine e attrezzature;

• manipolazione di sostanze pericolose;

• utilizzo corretto dei DPI;

• lavori in quota;

• spazi confinati;

• procedure antincendio;

• prove di evacuazione;

• gestione di emergenze industriali.


L’innovazione normativa valorizza un principio fondamentale: l’apprendimento esperienziale aumenta la capacità di risposta operativa e riduce l’errore umano.


Resta fermo che la formazione teorica continua a essere disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni, mentre l’addestramento deve essere tracciato in un registro dedicato, anche digitale, a tutela della prova dell’adempimento e della qualità formativa.



FORMAZIONE DURANTE LA CASSA INTEGRAZIONE: da costo sospeso a investimento strategico


Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dalla previsione secondo cui la formazione e l’eventuale addestramento in materia di sicurezza devono essere erogati anche durante i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per Cassa Integrazione Guadagni.


La ratio della disposizione è evidente: trasformare il tempo di sospensione produttiva in un tempo di qualificazione e aggiornamento del capitale umano, evitando che il rientro in azienda avvenga con competenze obsolete o non allineate ai rischi emergenti.


La norma assume, inoltre, una forte valenza di responsabilizzazione del lavoratore, prevedendo che il dipendente sospeso che rifiuti senza giustificato motivo la partecipazione ai percorsi formativi decada dal trattamento di sostegno al reddito.


È una scelta che collega in modo diretto:

• tutela del reddito,

• diritto-dovere alla formazione,

• cultura della prevenzione,

• occupabilità futura.


La sicurezza sul lavoro diventa così non solo obbligo giuridico, ma strumento di continuità professionale e di politica attiva del lavoro.



MODELLI SEMPLIFICATI: parte il conto alla rovescia verso agosto


Di particolare interesse per il tessuto produttivo italiano è il nuovo mandato attribuito all’INAIL, chiamata entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, dunque entro il 5 agosto 2026, a predisporre modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza.


La misura attua in modo concreto il principio di proporzionalità, storicamente richiesto dal mondo delle imprese e dalle organizzazioni di rappresentanza.


L’obiettivo è duplice:

1. ridurre la complessità documentale per microimprese e PMI

2. favorire l’adozione di sistemi organizzativi efficaci e coerenti con il D.Lgs. 231/2001


La semplificazione non si traduce in una riduzione delle tutele, ma in una maggiore accessibilità gestionale del modello prevenzionistico, soprattutto per realtà prive di strutture HSE interne.



ATTREZZATURE E VERIFICHE: verifiche triennali per PLE e piattaforme agricole


Sul versante tecnico-operativo, la riforma aggiorna l’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, introducendo la verifica periodica triennale per:

• piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

• piattaforme fuoristrada per agricoltura e frutteti


L’intervento mira a rafforzare il controllo su attrezzature particolarmente esposte a rischio di ribaltamento, cedimento o uso improprio.


Contestualmente, viene chiarito l’esonero dall’obbligo assicurativo per carrelli elevatori e veicoli utilizzati esclusivamente in aree aziendali chiuse, nonché in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali.


La misura introduce maggiore certezza interpretativa, riducendo zone grigie applicative che negli ultimi anni avevano generato dubbi tra imprese, consulenti e operatori della sicurezza.



LA SICUREZZA DIVENTA GOVERNANCE


Il primo bilancio della riforma restituisce un messaggio preciso: il legislatore ha voluto spostare definitivamente la sicurezza sul lavoro dal piano del mero adempimento a quello della governance aziendale evoluta.


Smart working, formazione immersiva, digitalizzazione dei registri, modelli organizzativi semplificati e verifiche tecniche più puntuali convergono verso un unico obiettivo: fare della prevenzione un fattore di competitività, continuità produttiva e affidabilità organizzativa.


Per le imprese, questa prima settimana è stata soprattutto una fase di assestamento.

Le prossime saranno quelle decisive per trasformare il dato normativo in procedure, responsabilità e cultura manageriale diffusa.

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