ZES UNICA per il Mezzoggiorno 2026 – bonus occupazionale e credito d’imposta per investimenti produttivi
- 18 feb
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Il 2026 si configura come un anno di consolidamento operativo per la ZES Unica per il Mezzogiorno, divenuta progressivamente l’architrave delle politiche di sviluppo e coesione territoriale nel Sud Italia. Con l’entrata in vigore del cosiddetto Decreto Coesione, ossia il Decreto-Legge 60/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 95/2024, il legislatore ha superato la precedente frammentazione delle Zone Economiche Speciali, riunificando l’intero territorio delle regioni meridionali in un’unica cornice normativa e strategica. La scelta operata dal legislatore ha introdotto un impianto organico e coordinato di incentivi, finalizzato a sostenere in modo integrato occupazione, investimenti produttivi e rafforzamento strutturale delle imprese del Mezzogiorno, secondo una visione di politica industriale di medio-lungo periodo.
QUADRO NORMATIVO E STRATEGIA DI INTERVENTO
La nuova architettura agevolativa si sviluppa lungo due direttrici principali e sinergiche:
Esonero contributivo per le nuove assunzioni (Bonus ZES), disciplinato dall’art. 24 del D.L. n. 60/2024;
Credito d’imposta per gli investimenti produttivi, disciplinato dall’art. 16 del D.L. n. 124/2023 e prorogato dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025).
L’integrazione tra incentivo occupazionale e incentivo agli investimenti consente alle imprese di pianificare percorsi di crescita strutturati, con un impatto diretto sia sul costo del lavoro sia sul costo del capitale investito, migliorando sostenibilità finanziaria e competitività.
BONUS ZES 2026 – DISCIPLINA SPECIFICA DEL DECRETO COESIONE
Il Bonus ZES rappresenta la misura occupazionale disciplinata dal Decreto Coesione (D.L. 60/2024, art. 24, convertito dalla L. 95/2024) e dai provvedimenti attuativi INPS, finalizzata a sostenere le assunzioni di lavoratori adulti e disoccupati di lunga durata nelle regioni meridionali.
La misura è destinata ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e che effettuano assunzioni presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES Unica, con prestazione lavorativa effettivamente svolta nel territorio agevolato. Dal 20 novembre 2025 il beneficio è esteso anche alle regioni Marche e Umbria, limitatamente alle assunzioni effettuate da tale data. Non rilevano la residenza del lavoratore né la sede legale dell’impresa.
REQUISITI DEI LAVORATORI
La misura è rivolta all’assunzione di lavoratori che abbiano compiuto 35 anni di età e che risultino disoccupati da almeno 24 mesi alla data dell’assunzione.
Si tratta, dunque, di un intervento mirato a contrastare la disoccupazione di lunga durata nella fascia adulta della popolazione attiva, segmento particolarmente esposto ai fenomeni di marginalizzazione professionale nel Mezzogiorno.
Il Bonus è applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato, anche part time, mentre non è valido in caso di trasformazione di precedenti contratti a tempo determinato. Sono escluse le categorie di lavoro domestico, dirigenti, lavoro intermittente o a chiamata e apprendistato.
ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA
L’agevolazione consiste nell’azzeramento del 100% dei contributi previdenziali INPS a carico del datore di lavoro, esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL, entro il limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore per una durata massima di 24 mesi, proporzionata in caso di part time.
Il beneficio può essere fruito per i periodi residui di lavoratori già assunti in precedenza che abbiano goduto parzialmente del Bonus ZES con altro datore di lavoro.
Il Bonus è compatibile con la maxi deduzione 120% prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 e con altre agevolazioni che riducono la contribuzione a carico del lavoratore, ma non è cumulabile con altri esoneri contributivi a carico del datore né con la Decontribuzione Sud. L’agevolazione rientra nel regime di aiuti di Stato de minimis.
MODALITÀ OPERATIVE E ADEMPIMENTI
L’attivazione della misura è stata prevista dal decreto interministeriale del 7 gennaio 2025 (GU n. 55 del 7 marzo 2025).
I datori di lavoro devono presentare domanda telematica all’INPS tramite il “Portale delle Agevolazioni”, sezione “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 24”.
L’istanza si applica esclusivamente alla prima assunzione incentivata e l’agevolazione deve essere esposta nei flussi Uniemens a partire da febbraio 2026 con causale “EZES” e codice “L619”, mentre gli arretrati maturati tra settembre 2024 e gennaio 2026 devono essere inseriti nei flussi di febbraio, marzo e aprile 2026 con codice “L620”.
In caso di fruizione di altri incentivi non cumulabili, il datore deve procedere alla restituzione dell’agevolazione tramite flussi regolarizzativi, senza sanzioni civili.
CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA 2026 – INVESTIMENTI PRODUTTIVI
Accanto alla leva occupazionale, la ZES Unica prevede un rilevante strumento fiscale volto a sostenere gli investimenti produttivi realizzati nel Mezzogiorno.
Il credito d’imposta ZES è destinato alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ovvero nell’intero perimetro territoriale della ZES Unica.
PROROGA E RISORSE 2026-2028
La Legge di Bilancio 2026 ha esteso il credito d’imposta ZES Unica per il triennio 2026-2028.
Le risorse stanziate ammontano a:
• 2,3 miliardi di euro per il 2026
• 1.000 milioni per il 2027
• 750 milioni per il 2028
INTERVENTI AMMISSIBILI E LIMITI
Sono agevolabili gli investimenti relativi a impianti, macchinari e attrezzature di nuova fabbrica, nonché quelli concernenti terreni e immobili strumentali, inclusi interventi di acquisizione, realizzazione o ampliamento funzionali al progetto produttivo.
Resta fermo il principio secondo cui il valore di terreni e immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato, al fine di privilegiare investimenti effettivamente orientati alla capacità produttiva.
L’investimento deve essere compreso tra un minimo di 200.000 euro e un massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto.
Per quanto riguarda il periodo di realizzazione, mentre per il 2025 erano ammissibili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, per il 2026 sono agevolabili gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, ampliando così la finestra temporale all’intero anno solare e offrendo maggiore flessibilità nella pianificazione aziendale.
INTENSITÀ DEL CREDITO E PROCEDURA DI ACCESSO
L’intensità del credito può arrivare fino al 60% dell’investimento, con percentuali differenziate in base alla dimensione aziendale e alla localizzazione territoriale. La concreta misura del beneficio fruibile è determinata dall’Agenzia delle Entrate in funzione delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande presentate.
La procedura prevede una comunicazione preventiva delle spese sostenute e programmate, da presentare entro le finestre temporali stabilite annualmente, seguita da una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione dell’investimento, a pena di decadenza.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
PERCENTUALI PER REGIONE E DIMENSIONE D’IMPRESA
Uno degli elementi di maggiore interesse per le imprese riguarda la misura concreta del credito d’imposta riconoscibile, che varia in funzione sia della dimensione aziendale sia della localizzazione territoriale dell’investimento, in coerenza con la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale autorizzata dalla Commissione Europea.
Le aliquote massime applicabili nella ZES Unica per il Mezzogiorno sono le seguenti:

Le percentuali indicate rappresentano le intensità massime teoriche di aiuto. L’effettiva misura del credito fruibile può essere oggetto di rideterminazione proporzionale da parte dell’Agenzia delle Entrate in caso di superamento delle risorse disponibili rispetto alle domande presentate.
È opportuno sottolineare che la classificazione tra grande, media e piccola impresa avviene secondo i parametri europei (numero di dipendenti, fatturato e totale di bilancio), elemento che assume rilievo strategico in fase di pianificazione dell’investimento.
SINERGIA TRA INCENTIVI OCCUPAZIONALI E INVESTIMENTI
L’elemento strategico della ZES Unica risiede nella possibilità di attivare una pianificazione integrata. Un’impresa che investe in nuovi impianti, amplia la propria capacità produttiva o introduce innovazione tecnologica può contestualmente beneficiare del credito d’imposta e dell’esonero contributivo per nuove assunzioni.
Si genera così un effetto moltiplicatore, caratterizzato da riduzione del costo del capitale, abbattimento del costo del lavoro e miglioramento degli indici di redditività.
PROFILI DI ATTENZIONE E RESPONSABILITÀ GESTIONALE
Le misure sono soggette a controlli amministrativi e fiscali. Le dichiarazioni devono essere coerenti con la reale operatività aziendale, il rispetto dei vincoli territoriali è requisito sostanziale e la programmazione finanziaria deve essere accurata.
Un utilizzo improprio può comportare recupero delle agevolazioni, sanzioni amministrative e rilevanti impatti reputazionali. Diventa, quindi, fondamentale un accompagnamento tecnico qualificato.
CONCLUSIONI
La ZES Unica per il Mezzogiorno si configura oggi come una delle più rilevanti opportunità di rilancio per il tessuto produttivo meridionale. Se utilizzati in modo corretto e integrato, il bonus occupazionale e il credito d’imposta per gli investimenti possono tradursi in crescita stabile dell’occupazione, rafforzamento patrimoniale delle imprese, modernizzazione del sistema produttivo e maggiore attrattività territoriale.
In un contesto economico che impone programmazione e solidità, la ZES Unica può costituire un autentico volano di sviluppo strutturale per il Mezzogiorno, a condizione che imprese e corpi intermedi operino in maniera sinergica, competente e responsabile.



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